A caccia nel gargano

A caccia nel Gargano Hotel per cacciatori

Migratoria e stanziale

Il Gargano è meta ideale per l'attività Venatoria di diversi Cacciatori. La natura, i boschi, fanno del Gargano uno dei posti più frequentati dai cacciatori italiani.In questo contesto l'Hotel Sturno , APERTO TUTTO L'ANNO, Ospita Cacciatori da Diversi anni, Grazie alla disponibilita' e' l'esperienza del Proprietario "ANTONIO" da Generazione

L'Hotel Sturno Si pone come punto di riferimento per chi vuole esercitare la passione venatoria in tutti i tipi di caccia consentiti.

Beccacce;
Tordi;
Allodole;
Acquatici nel Lago di Lesina.
Programma:
arrivo in albergo il venerdi sera, pernottamento, sabato mattina colazione in albergo, sabato a caccia tutto il giorno, rientro in albergo, cena, pernottamento, domenica colazione in albergo, domenica a caccia tutto il giorno, rientro a casa la sera.

In più dispone di Guide Pratiche che vi accompagneranno sui Posti, su Richiesta
L'Hotel Sturno Si pone come punto di riferimento per chi vuole esercitare la passione venatoria in tutti i tipi di caccia consentiti.

permessi ATC

L'HOTEL STURNO, il Signor Antonio, è disponibile per Per informazioni, riguardo il rilascio dei permessi ATC

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calendario venatorio

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2013/2014

Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998 e s.m.i.;

Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004; Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;

Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009);

Visto il Programma venatorio regionale 2012/2013;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;

Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;

Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010; Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;

Visto quanto riportato nella premessa che qui si intende integralmente richiamata;

Visto il parere espresso dall'ISPRA con nota n. del

Visto il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio espresso in data ;

La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R. n°27/98. Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1

Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 15 settembre 2013 e termina il 29 gennaio 2014, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 01 ottobre 2013 fino a domenica 29 gennaio 2014.

ART.2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 15 settembre 2013 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì. In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria nel periodo dal 13 ottobre 2013 al 10 novembre 2013 compreso per due giornate fisse mercoledì e domenica ed una a scelta e limitatamente alla specie tortora, nei giorni 1 – 8 e solo l'11 settembre anche alla specie quaglia. I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S.Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall'attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007. Nel periodo 13 ottobre 2013 – 29 gennaio 2014 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori. Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale ed inoltre il prelievo alla Beccaccia può essere praticata esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca. Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS – SIC, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale(R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008". Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 29 dicembre 2013, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2014 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

ART. 4

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) Specie cacciabile nei giorni 1, 8 e 11 settembre: tortora, limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. La caccia alla tortora è consentita anche negli uliveti da fermo;

b) Specie cacciabile nel giorno 11 settembre: quaglia, limitatamente alle stoppie e incolti;

c) Specie cacciabile dal 15 settembre al 20 ottobre: tortora;

d) Specie cacciabile dal 15 settembre al 06 novembre: quaglia;

e) Specie cacciabili dal 15 settembre al 29 dicembre: merlo, coniglio selvatico, lepre comune;

f) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 dicembre: allodola, con la previsione che nel mese di dicembre il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

g) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 29 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, moretta, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;

h) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 27 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;

i) Specie cacciabile dal 02 novembre al 29 gennaio: cinghiale;

j) Specie cacciabili dal 15 settembre al 29 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio e volpe;

k) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 29 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento; l) Specie cacciabile dal 06 ottobre al 29 gennaio: beccaccia;

m) Specie cacciabile dal 02 ottobre al 27 novembre: starna;

n) Specie cacciabili dal 02 ottobre al 29 gennaio: fagiano, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola e pernice rossa.

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 – L.R. 27/98). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica. Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.32 della L.R. 27/98.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi: · Selvaggina stanziale: n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore; · Selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (della specie "moretta" rispettivamente 2 capi giornalieri e 20 capi annuali), rallidi e trampolieri (della specie "pavoncelle" rispettivamente 5 capi giornaliere e 25 capi annuali), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest'ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore) il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali, per cacciatore.

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R. 27/98.

ART. 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale. L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2013 al 29 gennaio 2014. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 11 settembre 2013 al 29 gennaio 2013. Per quest'ultimi, nelle giornate 01 e 08/09/2013 è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto. Nel periodo compreso tra il 01.01.2014 ed il 29.01.2014 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 02 novembre 2013 al 29 gennaio 2014 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 18 agosto al 10 settembre 2013, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno.

Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico- venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio. Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n.27/98, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale. Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie quaglia, fagiano e starna, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa. I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 febbraio 2014 al 20 marzo 2014, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale. Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune: a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia; b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione; c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale; d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98. Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2014. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché

porre la sigla automobilistica dell' ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente. Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta. Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia. In deroga a quanto appena riportato limitatamente alla specie migratore "Beccaccia" il cacciatore deve annotare immediatamente il capo abbattuto. I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici. I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2014. Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2014 il numero dei tesserini rilasciati. La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale" , causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102". La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria. Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza. La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero. La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004. Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 06 ottobre 2013 e fino al 05 gennaio 2014. Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre. Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 06 ottobre 2013 e fino al 05 gennaio 2014. Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 – comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni. Ai sensi dell'art.33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 febbraio – 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge.

ART.14

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.

ART. 15

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.

Raccolta funghi

Il gargano é meta anche di fungaioli
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